Tracciabilità alimentare: l’origine del nostro olio

tracciabilità alimentare

Tracciabilità alimentare è sinonimo di sicurezza e tutela del consumatore, ma per noi significa anche sottolineare la qualità dei nostri prodotti e creare un rapporto di fiducia con i nostri clienti. 

Tracciabilità alimentare, i Regolamenti dell’Unione Europea

Il Regolamento CE 178/2002 (entrato in vigore l’1 gennaio 2005), anche detto General Food Law Regulation, ha fatto da apripista rendendo obbligatoria la tracciabilità alimentare.

L’Unione Europea ha riconosciuto come prioritaria la possibilità di tracciare i prodotti lungo tutta la catena produttiva, al fine di garantire sicurezza e qualità, ma anche di assicurare una trasparenza sempre maggiore al consumatore.

L’agroalimentare subisce da sempre la minaccia delle contraffazioni. Questo fenomeno si manifesta a livello globale e molto spesso ha visto protagonista il mondo dell’olio d’oliva.
Quando non si tratta di vere e proprie frodi, il consumatore rischia di incappare in denominazioni ingannevoli e leggi ambigue. Non è sempre stato facile ottenere informazioni chiare e distinguere uno slogan da un’informazione nutrizionale, leggendo l’etichetta di un prodotto.

Da qui nasce la necessità di una regolamentazione e l’obbligo per le aziende di “ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”.

Gli operatori del settore alimentare devono dotarsi di sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti tutte le informazioni riguardanti la coltivazione, la produzione, l’imballaggio, lo stoccaggio e la conservazione di ogni prodotto messo in commercio.
Inoltre, devono essere in grado di individuare chi ha fornito loro un prodotto o qualsiasi sostanza che entra a far parte di un alimento.

Il sistema interno di tracciabilità relativo ai propri prodotti garantisce maggiore sicurezza alimentare e permettere interventi correttivi nel punto della filiera produttiva, laddove si presentassero problemi o rischi.

La trasparenza in etichetta

Nove anni dopo il Regolamento CE 178/2002, l’Unione Europea ha approvato il Regolamento n. 1169/2011 (disposizioni obbligatorie dal dicembre 2014) in merito alle informazioni dei prodotti alimentari da rendere note ai consumatori

Il principio fondante in questo caso è la tutela del consumatore. La tracciabilità alimentare infatti passa anche dall’etichetta.

Per questo, il Regolamento n. 1169/2011 sancisce il criterio di buona leggibilità e stabilisce che le etichette alimentari debbano essere chiare e comprensibili per consentire ai consumatori scelte alimentari e dietetiche più consapevoli

Tutte le informazioni indicate devono essere visibilmente accessibili. Si deve quindi prestare grande attenzione alle dimensioni del carattere, alla spaziatura tra lettere e righe, allo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale e il contrasto significativo tra scritta e sfondo.

Le informazioni obbligatorie

Tra le informazioni obbligatorie sugli alimenti che devono essere fornite al consumatore finale troviamo:

  1. al’identità e lacomposizione, leproprietà o altre caratteristiche dell’alimento;
  2. blaprotezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento, ossia:
    – gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori;
    – la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro;
    – l’impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso dell’alimento;
  3. clecaratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.

Inoltre, le informazioni fornite su base volontaria non devono indurre in errore ed essere conformi a pratiche leali; non possono essere ambigue né confuse; e, laddove necessario, basate sui dati scientifici pertinenti.

Le aziende sono inoltre obbligate a indicare in etichetta il lotto. Questo consente di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare; ovvero l’insieme di unità di vendita prodotte, fabbricate o condizionate in circostanze praticamente identiche.

degustazione olio

Il lotto e la tracciabilità dell’olio

Nel caso dell’olio, il lotto è una partita proveniente da precedenti partite di olive lavorate allo stesso modo che hanno subito lo stesso processo di trasformazione. Dalle informazioni indicate nel lotto di produzione deve essere possibile risalire a tutte le fasi della filiera, dalla frangitura delle olive allo stoccaggio dell’olio passando all’imbottigliamento. Ogni passaggio è infatti autenticato in un registro digitale, che il produttore è tenuto a comunicare entro sei giorni al Ministero delle Politiche Agricole.

Il lotto, insieme a una filiera breve e a un’etichetta chiara, rappresenta la massima garanzia per il consumatore.
La tracciabilità dell’olio è assicurata. In caso di segnalazioni o richieste fatte all’azienda produttrice è sempre possibile risalire alla famiglia di provenienza di una bottiglia o una lattina di olio, quindi, alla partita di olive da cui è stata ottenuta. 

Traccia il lotto del tuo Olio Pace

Nell’ottica di garantire maggiore accessibilità e trasparenza, Olio Pace ha scelto di offrire ai propri clienti un canale diretto di comunicazione con l’azienda. Chi porta ogni giorno sulla propria tavola il nostro olio può conoscere la carta d’identità di ogni nostra partita. Basterà accedere alla pagina dedicata alla Tracciabilità del prodotto e digitare il numero del lotto che si vuole identificare per conoscere nel dettaglio l’origine del tuo olio, in bottiglia o lattina.

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